La Legge di stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012), ha modificato la disciplina IVA introducendo nuove regole, per lo più agevolative, in merito al contenuto della:
Le nuove regole sono entrate in vigore a decorrere dal 01 gennaio2013.
il contenuto della “nuova” fattura “ordinaria”
In base alle nuove disposizioni, che modificano l’art. 21 del D.P.R. 633/1972, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi (in grassetto le novità introdotte):
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco (con Risoluzione n. 1 del 10/01/2013, l’Agenzia ha chiarito che a tal fine è sufficiente indicare il n. progressivo della fattura nell’ambito dell’anno e la relativa data. In definitiva nessuna modifica rispetto al passato);
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro stato membro UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; codice fiscale nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione;
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
Le annotazioni in fattura
In via esemplificativa rispetto al passato, il nuovo co. 6 del citato art. 21, in taluni casi in cui la fattura non è soggetta ad IVA specifica di indicare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, alcune sintetiche e specifiche annotazioni, rendendo facoltativa la norma di riferimento.
Fatture emesse |
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Descrizione della fattispecie |
Riferimento normativo (facoltativo) |
Frase da indicare in fattura |
Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, |
Art. 7-bis, co. 1, D.P.R. 633/72
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“Operazione non soggetta” |
Esportazioni di beni fuori UE |
Art. 8, 8-bis, D.P.R. 633/72
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“Operazione non imponibile” |
Servizi internazionali |
Art. 9, D.P.R. 633/72
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“Operazione non imponibile” |
Cessioni intracomunitarie di beni |
Art. 41, D.L. 331/93 |
“Regime di inversione contabile” |
Operazioni esenti |
Art. 10, D.P.R. n. 633/72 |
“Operazione esente” |
Servizi resi a soggetti UE |
Art. 7 ter, D.P.R. 633/72
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“Regime di inversione contabile” |
Servizi resi a soggetti extra UE |
Art. 7 ter, D.P.R. 633/72 |
“Operazione non soggetta” |
Regime del margine beni usati |
DL 23.2.95, n. 41
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“Regime del margine – beni usati” |
Regime del margine oggetti d’arte |
D.L. 23.2.95, n. 41
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“Regime del margine – oggetti d’arte” |
Regime del margine da collezione |
D.L. 23.2.95, n. 41
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“Regime del margine – oggetti da collezione” |
Agenzie di viaggio e turismo |
Art. 74 ter, D.P.R. n. 633/72
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“Regime del margine – agenzie di viaggio” |
Servizi in subappalto svolti in ambito edilizio; cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato nei casi in cui il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione IVA; cessioni di cellulari e loro componenti; cessioni di personal computer e di materiali e prodotti lapidei |
Reverse charge interno ex art. 17 co. 5, 6 e 7, D.P.R. 633/72 art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/72
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“Regime di inversione contabile” |
Acquisti di beni e servizi da agricoltori con volume d’affari non superiore a € 7.000. |
Art. 34, co. 6, D.P.R. 633/72
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“Autofatturazione” |
Autoconsumo aziendale |
Art. 2 e 3, D.P.R. 633/72 |
“Autofatturazione” |
Fatture ricevute |
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Prestazioni di servizi rese in Italia da soggetto residente extra UE |
Art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72
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Emettere autofattura indicando “Autofatturazione” |
Prestazioni di servizi rese in Italia da soggetto residente UE |
Art. 17, co. 2, D.P.R. 633/72
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Istruzioni |
Procedere con l’integrazione della fattura ricevuta ex artt. 46-47, D.L. 331/93. |
Il momento di emissione della fattura
La fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/72, coincide con la consegna dei beni o il pagamento dei servizi.
Sono previste, tuttavia, delle deroghe:
Momento in cui va emessa la fattura |
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Operazioni tra soggetti nazionali |
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Cessione di beni |
Regola: consegna o spedizione del bene Eccezione: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali intercorre l’operazione, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. La registrazione va fatta con riferimento al mese di consegna, spedizione del bene (art. 23, c. 1). |
Prestazione di servizi |
Regola: pagamento del corrispettivo Eccezione: per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. In pratica viene introdotto la facoltà di fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi. La registrazione va fatta con riferimento al mese di incasso del corrispettivo (art. 23, co. 1). |
Cessione di beni tramite terzi |
Regola Per le cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. La registrazione va fatta con riferimento al mese di emissione. |
Operazioni estere – beni |
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Cessioni di beni intracomunitarie |
Conferma- Momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dall'Italia. A meno che non vi siano clausole che differiscano il trasferimento della proprietà dei beni medesimi. |
Acquisti di beni intracomunitari |
Novità - Momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro dell'Unione europea dal quale i beni provengono. A meno che non vi siano clausole che differiscano il trasferimento della proprietà dei beni medesimi. La questione può diventare critica poiché non sempre si ha notizia di quando il bene è stato spedito dal fornitore estero e non si è in grado di conoscere i tempi di arrivo in Italia (s’immagini un corriere che prima di consegnare fa il giro dell’Europa). |
Pagamenti di acconti prima della spedizione del bene |
Novità - Il pagamento dei corrispettivi in via anticipata rispetto all'inizio del trasporto non ha più alcun rilievo e non comporta l’obbligo di fatturazione. |
Fattura emessa prima della spedizione del bene |
Conferma - L’operazione ai fini IVA si intende perfezionata al momento di emissione della fattura |
Operazioni estere – servizi |
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Prestazioni di servizi generiche non soggette ad IVA ex art. 7-ter D.P.R. 633/72 rese o ricevute a/da soggetti passivi stabiliti in altro Stato UE |
Novità - La fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il momento d'effettuazione coincide con l'ultimazione della prestazione. La registrazione della fattura va fatta con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. |
Prestazioni di servizi generiche rese o ricevute da/a un soggetto passivo stabilito fuori UE |
Novità - La fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il momento d'effettuazione coincide con l'ultimazione della prestazione. La registrazione della fattura va fatta con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione. |
Acconti su servizi |
Conferma - La prestazione si considera eseguita se, prima di tale momento, è intervenuto il pagamento totale o parziale (art. 6). |
Fattura emessa prima della conclusione del servizio |
Ciò non determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione poiché occorre comunque far riferimento alla conclusione del servizio. |
Prestazioni di servizi specifiche (es. quelle art. 7-quater - servizi immobiliari) |
Valgono le regole generali e, pertanto, il momento d'effettuazione resta quello del pagamento o dell'anticipata fatturazione. |
Operazioni estere - mancata ricezione della fattura |
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Mancata ricezione della fattura, che doveva essere emessa dal fornitore comunitario, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Sostanziale conferma metodologica- L’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si sarebbe dovuta registrare se fosse pervenuta (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. |
La fattura semplificata
Le nuove disposizioni introducono il concetto di fattura “semplificata” relativamente a:
La fattura “semplificata” deve contenere almeno i seguenti elementi:
In altre parole, le fattura semplificata è una normale fattura nella quale può essere indicato:
La fattura non può essere emessa in forma semplificata per le seguenti tipologie di operazioni:
Con apposito DM il limite per l’emissione della fattura semplificata può essere innalzato fino a 400 euro o azzerato per operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti.
SINTESI PRINCIPALI NOVITÀ |
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Tipologia operazione |
Cosa indicare il fattura |
Cessioni di beni/prestazioni servizi verso soggetti passivi UE |
dicitura “inversione contabile” |
Cessioni di beni/prestazioni servizi che si considerano effettuate extra UE |
dicitura “operazione non soggetta” |
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Tipologia operazione |
Momento di emissione |
Cessioni di beni con ddt e prestazioni di servizi documentate |
Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (con data mese precedente) |
Cessioni di beni per il tramite di un cedente |
Entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione |
Prestazioni servizi generiche (art. 7 ter) rese a soggetti passivi UE |
Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (con data mese precedente) |
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Fattura semplificata |
Per operazioni non superiori a € 100 e note di variazione di qualunque importo |
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti